STATUTO

Associazione Ricreativa e Culturale  “Moto Club Bulloni Svitati”  di Ferrara.

Il presente STATUTO sostituisce ed abroga quello già esistente.



ARTICOLO 1

Denominazione e Sede

E' costituita con sede via Labriola nr. 11 in Ferrara e denominata in Associazione Ricreativa e Culturale"Moto Club Bulloni Svitati", ai sensi degli arti. 36 e seguenti del Codice Civile, le eventuali successive variazioni di sede saranno oggetto di sola verbalizzazione in sede di riunione del direttivo. Il marchio dell’associazione è registrato, è di uso esclusivo dell’associazione e sono autorizzati ad usarlo per la produzione di gadget, striscioni o per attività pubblicitarie solo i membri dell’associazione che ne facciano preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Svolge le proprie attività principalmente in Italia in particolare nella Regione Emilia Romagna. 

ARTICOLO 3

Durante la vita dell'Associazione, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’Associazione realizza le sue attività avvalendosi in modo prevalente dell’apporto gratuito e volontario dei propri associati. 

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione e illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati aventi diritto al voto. In detta occasione, bisognerà raggiungere il voto favorevole dei tre quarti degli associati. 

ARTICOLO 5

l’Associazione ha per finalità:

il riunire intorno a se tutti coloro che hanno interesse per la pratica del motociclismo;

attivare iniziative ed occasioni di incontro che hanno come tema la pratica del motociclismo;

organizzare eventi socio-turisticifinalizzati alla raccolta di fondiche in parte saranno destinati ad organizzazioni del Terzo settore per attività da loro svolte per la beneficienza;

valorizzare le zone archeologiche ed includere il territorio nei circuiti che interessano i flussi turistici, valorizzando inoltre i prodotti gastronomici e la cucina tipica locale;

    .promuovere gite turistico–culturali;

    .promuovere la diffusione della legalità e dell’educazione alla circolazione stradale, nonché l’uso di mezzi protettivi alla guida di auto motomezzi. 

ARTICOLO 6

Organi dell’Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l’Assemblea costituita da tutti i soci maggiorenni; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere e nr. da 1 a 3 Consiglieri con compiti diversificati. Detti Organi, non percepiranno alcuna retribuzione per l’operato svolto. 

ARTICOLO 7

I Soci.

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero i minori qualora autorizzati dagli esercenti la patria potestà, che siano dotati di irreprensibile condotta morale, civile e che siano esenti da pendenze penali.

Tutti i Soci devono fregiarsi del simbolo registrato dell’associazione, concorrono fattivamente alle attività dell’Associazione e concordano il calendario degli eventi con il Consiglio Direttivo e ricoprire cariche nell’amministrazione del Moto Club. Il Socio può indossare indumenti distintivi dell'Associazione Ricreativa e Culturale "Moto Club Bulloni Svitati" solo in occasione di eventi o quando richiesto dall'associazione. In caso di dissociazione, si vieta l’uso in pubblico di indumenti con scritte o logo dell’Associazione.

Eventuali personalizzazioni che richiamano l’identità del Moto Club, potranno essere fatte purché ne facciano esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo che, valutatane l’opportunità, approverà a mezzo delibera.

E’ fatto obbligo agli associati di:

a. versare puntualmente la quota associativa.

b. osservare il presente statuto, le deliberazioni e i regolamenti tutti dell’associazione;

c. non perseguire scopi contrari al presente statuto;

d. non svolgere attività che siano comunque idonee a creare turbative odanno all’associazione. 

I soci dell’associazione sono distinti nelle seguenti categorie, in base all’impegno che decideranno di dedicare all’associazione: 

Socio Ordinario (Pilota):

aderiscono all’associazione, previa presentazione di apposita domanda e versano la quota prevista stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, hanno facoltà di voto durante l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci (solo se maggiorenni), possono essere eletti nel Comitato Direttivo e ricoprire cariche nell’amministrazione del Moto Club. Viene deciso che ogni membro, all’atto dell’iscrizione al Moto Club sia in possesso della tessera identificativa personale (in caso di dimissioni volontarie da restituire) una patch simbolo del Moto Club, un adesivo simbolo del Moto Club. 

Socio Passeggero:

aderiscono all’associazione, previa presentazione di apposita domanda e versano la quota prevista annualmente dal Consiglio Direttivo meno impegnativa rispetto a quella dei Soci Ordinari, allo scopo difornire un maggiore aiuto all’associazione; hanno facoltà di voto (solo se maggiorenni), possono essere eletti nel Comitato Direttivo e ricoprire cariche nell’amministrazione del moto club. Viene deciso che ogni membro, all’atto dell’iscrizione al Moto Club sia in possesso della tessera identificativa personale (in caso di dimissionivolontarie da restituire) una patch simbolo del Moto Club, un adesivo simbolo del Moto Club. 

Socio Sostenitore:

aderiscono all’associazione, previa presentazione di apposita domanda e versano la quota prevista annualmente dal Consiglio Diretti, allo scopo di fornire un maggiore aiuto all’associazione; hanno facoltà di voto (solo se maggiorenni), possono essere eletti nel Comitato Diretti. Viene deciso che ogni membro, all’atto dell’iscrizione al Moto Club sia in possesso della tessera identificativa personale (in caso di dimissioni volontarie da restituire) una patch simbolo del Moto Club, un adesivo simbolo del Moto Club. 

ARTICOLO 8

Domanda di ammissione. 

Comma 1. -Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta tramite lacompilazione di apposito modulo, siano maggiorenni e siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. I Soci hanno l'obbligo di astenersi da ogni forma d'indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione. 

Comma 2. -Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, anche le persone minorenni la cui domanda dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. 

Comma 3. -L’iscrizione ha validità 1 anno a quota fissa e deve essere rinnovata annualmente. 

Tutte le domande di ammissione all’associazione dovranno essere sottoposte ad approvazione da parte del consiglio direttivo, che potrà rigettarle qualora l’aspirante non fosse persona gradita o non riunisse i requisiti di irreprensibile condotta morale, civile e che siano esenti da pendenze penali. 

ARTICOLO 9

Diritti dei soci. 

Comma 1. -Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemble e sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 

Comma 2. -Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'articolo 8 comma 1. 

ARTICOLO 10

Decadenza dei soci 

Comma 1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 

A. dimissione volontaria compilato e firmato un apposito modulo da far pervenire all’indirizzo di posta elettronica attestata all’Associazione entro 30 giorni. Se ciò non avvenisse il Consiglio delibererà d’ufficio nel corso della prima riunione utile; 

B. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Detta radiazione verrà proposta al Consiglio Direttivo, che ne esprime ufficialmente, e per iscritto, le ragioni; 

C. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 del presente statuto. 

Comma 2. Il provvedimento dì radiazione di cui alla precedente lettera (B), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea, deve essere convocato anche il socio interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Al socio radiato è data facoltà di portare le sue controdeduzioni all’Assemblea.

La mancata presentazione senza giustificato motivo, comporterà l’immediata radiazione. 

Comma 3. L'associato radiato non potrà essere più riammesso nell'Associazione. 

ARTICOLO 11

Dimissioni di membri del Direttivo 

Comma 1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro di aspiranti alla carica di Consigliere attingendo dalla lista di votati e non eletti dall’assemblea se disponibile, diversamente l’Assemblea eleggerà i sostituti. 

Comma 2. Nel caso di dimissionio impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. 

Comma 3. Se durante l’esercizio dell’attività dell’Associazione il Presidente dovesse rilevare uno scarso impegno nell’assolvimento dell’incarico da parte di un membro del direttivo, potrà sottoporre la questione al Consiglio che, previa votazione palese per alzata di mano, chiederà, in caso di maggioranza le controdeduzioni all’interessato che dovrà presentarle entro i 10 giorni successivi. Il Consiglio si riunirà per le conseguenti deliberazioni qualora il membro non dovesse ottemperare alla richiestadi controdeduzioni si procederà alle dimissioni d’ufficio dal Consiglio, ma restando comunque Socio, se diversamente richiesto dal membro come all’art. 10 comma 1 lettera A. 

Comma 4. Il membro del Consiglio direttivo potrà rassegnare in ogni momento le proprie dimissioni auspicando che le stesse non coincidano con date in cui vengono organizzati eventi dell’Associazione. Le dimissioni dovranno essere presentate mediante compilazione di apposito modulo da far pervenire all’indirizzo di posta elettronica o “brevi manu” entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà. Il Consiglio direttivo ratificherà le dimissioni nel corso della prima riunione utile che si dovesse tenere. Nel corso della stessa si procederà ai sensi dell’art. 11 del presente statuto. 

Comma 5. Qualora si dovesse verificare che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo rassegni contemporaneamente le proprie dimissioni, si delibererà lo scioglimento del Consiglio.Il Presidente resta in carica per l’ordinaria amministrazione avviando la procedura di cui all’art.13 comma 2 del presente Statuto. 

ARTICOLO 12

Convocazione Direttivo 

II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. 

ARTICOLO 13

Compiti del Consiglio Direttivo 

Comma 1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: a)Le riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. Avuta delega dal Consiglio tutti i suoi membri possono rappresentare di fronte a terzi l’associazione; b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; c) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea; d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire due volte all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto delle regole dello Statuto; e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati; f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci. 

Comma 2. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Moto Club. Ha mandato di tre anni, alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo uscente deve accertare l’eventuale esistenza all’interno dell’associazione di nuovi candidati per la carica e riferirne in forma scritta al Presidente. Qualora non ci fossero nuovi candidati ed il Consiglio Direttivo uscente è disponibile per un nuovo mandato, il rinnovo della carica è automatico e sarà ratificato nella prima assemblea dei soci utile. Nel caso invece in cui si debba procedere allo svolgimento di elezioni, il consiglio Direttivo dovrà: 

a) Fissare la data dell’assemblea dove avranno luogo le votazioni e il termine ultimo di presentazione delle candidature. 

b) Convocare l’Assemblea Ordinaria almeno 30 giorni prima la data fissata. 

c) Nominare una commissione formata da tre persone che redigeranno il verbale della votazione controfirmato per la garanzia della legalità della consultazione, da tutti i candidati alla carica:Presidente, Segretario e Scrutatore; Modalità di svolgimento delle elezioni: Essendo 5 le cariche, ogni socio avente diritto al votopotrà esprime al massimo 5 preferenze. Le votazioni saranno espresse per alzata di mano; (su richiesta di tot dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto). 

Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Ogni socio avente diritto al voto potrà avere solo una delega. In caso di parità dei voti, si dovrà andare al ballottaggio e ogni socio avente diritto al voto, potrà esprime solo una preferenza;Il nuovo consiglio Direttivo eletto, si riunirà per eleggere il Presidente, il quale, sempre nella stessa seduta, attribuirà le cariche agli eletti e si darà notifica all’assemblea. 

Le votazioni saranno valide se: -Con la presenza dei 3 quarti dei soci iscritti in caso di prima convocazione dell’assemblea e della metà + 1 degli iscritti in caso di seconda convocazione dell’assemblea. 

Dell’avvenuta elezione e delle modalità di raccolta dei voti adottate deve essere redatto apposito verbale, controfirmato per la garanzia della legalità della consultazione, da tutti i candidati alla carica. 

ARTICOLO 14

Funzionamento dell'Assemblea 

Comma 1. L'Assemblea ordinaria dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria dei soci, sarà indetta una volta all'anno entro il mese di NOVEMBRE o DICEMBRE. 

Comma 2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.Potrà essere richiesta anche da almeno un decimo degli associati all'atto della richiesta. Gli stessi, ne propongono l'ordine del giorno. In ogni caso, la convocazione dei soci, è atto dovuto a cura del Consiglio Direttivo. 

Comma 3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo limitrofo, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione alle assemblee, dovrà essere ampliamente divulgata, dal Consiglio Direttivo, a mezzo posta elettronica o altra forma utile ad informarne tutti i soci. 

Comma 4. Prova documentale della convocazione dei soci, a qualsiasi titolo, dovrà essere conservata negli archivi dell'Associazione. 

Comma 5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Tesoriere. 

Comma 6. L'assistenza del Segretario, nelle assemblee, non è necessaria solo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio, la stesura del Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è obbligatoria e lo stesso verrà conservato presso gli archivi dell'Associazione, in modo permanente.

Detto verbale, sarà comunque a disposizione di tutti i Soci che ne facessero esplicita richiesta per la visione.

Non sarà possibile rilasciare copia autenticata del verbale ma solo copia fotostatica. 

Comma 7. Il Presidente, illustra l'ordine del giorno proposto, dirige e regola le discussioni. 

ARTICOLO 15

Diritti di partecipazione 

Comma 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci regolarmente iscritti e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di partecipazione, almeno quindici giorni prima della stessa. Contro tale decisione è ammesso appello al Consiglio Direttivo. Tale ricorso, dovrà essere presentato almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione. I due organi di cui sopra, valutando il ricorso presentato, delibereranno, senza possibilità di appello ulteriore, la decisione presa nei confronti del socio. 

ARTICOLO 16

Assemblea ordinaria e straordinaria 

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 20 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione (SE ESISTENTE) e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o altra forma idonea alla possibile notificazione dell'Assemblea stessa. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 

Comma 1. In tutte le assemblee dell'Associazione, che siano ordinarie o straordinarie, le materie da trattare, o ordine del giorno, andranno presentate al Presidente in tempo utile per la successiva notificazione agli associati. Pena, la non trattazione dell'argomento. Lo stesso, se presentato nelle forme corrette, verrà trattato alla prima assemblea utile successiva. 

Comma 2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti econtratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza diquesti ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazionee modalità di liquidazione. 

ARTICOLO 17

Validità Assembleare –VOTAZIONI 

Comma 1. -L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato, chiaramente in regola con lo Statuto. 

Comma 2. -L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Comma 3. -Dovrà essere prevista una seconda convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, qualora non venga raggiunto il numero legale nella prima convocazione, il giorno seguente o un altro giorno diverso dalla prima.Tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto di maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. 

ARTICOLO 18

II Rendiconto dell'Associazione 

Comma 1. -II Consiglio Direttivo, nella persona del Tesoriere, redige il bilancio CONSUNTIVO dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. 

Comma 2. -II bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Detto bilancio dovrà essere messo a disposizione degli associati partecipanti all'Assemblea. Eventuali utili di bilancio devono essere reinvestiti nell’attività dell’associazione. 

ARTICOLO 19

Patrimonio 

Comma 1. -I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. 

Comma 2. -I fondi dell’Associazione verranno depositati presso un istituto di credito tramite libretti o conti correnti intestati all’associazione. 

Comma 3. -L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. 

Comma 4. -La destinazione del patrimonio residuo dovrà essere donato totalmente in beneficenza a cura del Presidente. 

ARTICOLO 20

Il Tesoriere è cassiere e responsabile della contabilità. I verbali delle varie riunioni devono essere redatti dal Segretario/a. 

ARTICOLO 21

Moto Club Gemellati. 

Le eventuali richieste di gemellaggio di moto club saranno vagliate caso per caso dal consiglio direttivo che ne detterà regole e condizioni, quindi l’approvazione definitiva è deputata alla riunione del consiglio direttivo mediante votazione. 

ARTICOLO 22

Si introduce ed approva un regolamento interno che riprende tutti gli articoli dello statuto così come fin quì enunciato e che potrà essere soggetto a revisioni ed aggiornamento a discrezione del Consiglio per adeguarlo alle necessità ed ai doveri dell’associazione. 

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. 

Ferrara, 16 dicembre 2019